domenica 24 novembre 2013

ACUSTICA NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

IMPIANTI ELETTROACUSTICI A DIFFUSIONE SONORA

Il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, entrato in vigore il 17 Luglio 1999, regolamenta i livelli sonori massimi ammissibili nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora. La normativa definisce i nuovi limiti massimi ammissibili di pressione sonora ( 95 dB LAeq e 105 dB LASmax ), con l'obbiettivo di limitare l'esposizione umana al rumore. Inoltre il legislatore definisce i valori dei livelli massimi di pressione sonora ammissibili LASmax da raggiungere entro dodici e ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'oggetto.

LOCALI INTERESSATI
Pub, circoli privati, bar, supermercati e tutti quei luoghi che utilizzano sistemi di amplificazione e diffusione sonora ( entrata in vigore 17 Gennaio 2000).
Discoteche, locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, cinema, teatri (entrata in vigore dal 17 Luglio 1999). Vengono escluse le attività temporanee e mobili (es.: manifestazioni canore, concerti, circhi equestri, ecc.) per le quali sussiste per il Comune la competenza a concedere deroghe ai limiti di zona in vigore.

OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore, avvalendosi di un Tecnico Competente in acustica ambientale (art. 2 commi 6,7,8 Legge 26 Ottobre 1995 n° 447), deve verificare se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti (art. 4,5,6 D.P.C.M. n° 215). Se l'impianto non supera i limiti, viene rilasciata dal Tecnico Competente una Relazione Tecnica ai sensi del D.P.C.M. n° 215, da allegarsi ad una Relazione Tecnica da allegarsi ad una Dichiarazione Sostitutiva redatta dal Gestore dell'attività.
Dichiarazione Sostitutiva redatta dal gestore dell'attività. Qualora, invece, l'impianto è in grado di superare i limiti, viene rilasciata dal Tecnico Competente una relazione in cui si dichiarano i valori raggiunti dall'impianto elettroacustico, nonché gli interventi che il Gestore deve mettere in atto per riportare l'impianto nelle condizioni previste dal D.P.C.M. n° 215. Il Tecnico Competente, dovrà procedere, infine, al collaudo degli interventi realizzati ed alla verifica dell'impianto nella condizione di esercizio maggiormente ricorrente, rilasciando relativa

RESPONSABILITA’
Il soggetto, diverso dal Gestore, che utilizza autonomamente l'impianto, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuativa o coordinata, risponde in solido con il Gestore della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. n° 215.

SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera agli adempimenti di Legge, è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 20.000.000 (art. 10 comma 3, Legge 447/95).