martedì 3 gennaio 2012

Acustica Ambientale

 Suoni assordanti e non graditi (Rumore) invadono il nostro mondo e la nostra vita, sia nell' ambiente di lavoro che in casa. L'inquinamento acustico nell' ambiente di vita ha raggiunto in molte città livelli inaccettabili, fuori dai limiti imposti dall' Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS) ed imposti dalla normativa vigente, ovvero la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’ inquinamento acustico” nata con l’obiettivo di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ ambiente esterno e dell’ ambiente abitativo dall’ inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 117 della Costituzione.

Competenze dello Stato stabilite dalla 447/95:
a)            la determinazione, dei valori limite di emissione, di immissione e di attenzione inseriti poi nel DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b)           la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico come sancito poi dal DMA 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’ inquinamento acustico”;
c)            La definizione del ruolo e la qualificazione dei soggetti, preposti alle attività di collaudo, omologazione, certificazione e verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore. Tali soggetti, di seguito denominati “Tecnici Competenti in Acustica Ambientale”, vengono definiti dal DPCM 31 marzo 1998 che ne fissa i criteri generali per l’esercizio di tale attività.


Competenze dei Comuni stabilite dalla 447/95:
a)            tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio secondo i criteri previsti dall’ art. 4, comma 1, lettera d) della Legge 26 ottobre 1995 n° 447Legge quadro sull’ inquinamento acustico” e come indicato poi nel DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b)           adozione di piani di risanamento nel caso di superamento dei limiti;
c)            vigilanza e controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’ inquinamento acustico.

Quali mezzi hanno a disposizione i comuni:
a)            la possibilità di avvalersi di personale, liberi professionisti anche esterni con adeguate qualifiche, conoscenze e competenze;
b)           Accedere a contributi regionali  per le spese da effettuarsi per l’organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento come disposto dall’ art. 13 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447.

La figura professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" è istituita dall' art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell' inquinamento acustico nell' ambiente esterno e abitativo.
Il DPCM dei 31/3/98 ha indicato i criteri generali per l'esercizio di tale attività.
Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del "tecnico competente" per lo svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell'acustica ambientale, in particolare:
il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" prevede che l'attività di misura sia eseguita da un "tecnico competente";
• il DPCM 16 aprile l999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione del requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" stabilisce che l'attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un "tecnico competente".

Ing. Orazio Buonamico è iscritto all'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale nella Provincia di Foggia n. 35 con determina provinciale n 3746

Nessun commento:

Posta un commento