domenica 24 novembre 2013

ACUSTICA NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

IMPIANTI ELETTROACUSTICI A DIFFUSIONE SONORA

Il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, entrato in vigore il 17 Luglio 1999, regolamenta i livelli sonori massimi ammissibili nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora. La normativa definisce i nuovi limiti massimi ammissibili di pressione sonora ( 95 dB LAeq e 105 dB LASmax ), con l'obbiettivo di limitare l'esposizione umana al rumore. Inoltre il legislatore definisce i valori dei livelli massimi di pressione sonora ammissibili LASmax da raggiungere entro dodici e ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'oggetto.

LOCALI INTERESSATI
Pub, circoli privati, bar, supermercati e tutti quei luoghi che utilizzano sistemi di amplificazione e diffusione sonora ( entrata in vigore 17 Gennaio 2000).
Discoteche, locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, cinema, teatri (entrata in vigore dal 17 Luglio 1999). Vengono escluse le attività temporanee e mobili (es.: manifestazioni canore, concerti, circhi equestri, ecc.) per le quali sussiste per il Comune la competenza a concedere deroghe ai limiti di zona in vigore.

OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore, avvalendosi di un Tecnico Competente in acustica ambientale (art. 2 commi 6,7,8 Legge 26 Ottobre 1995 n° 447), deve verificare se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti (art. 4,5,6 D.P.C.M. n° 215). Se l'impianto non supera i limiti, viene rilasciata dal Tecnico Competente una Relazione Tecnica ai sensi del D.P.C.M. n° 215, da allegarsi ad una Relazione Tecnica da allegarsi ad una Dichiarazione Sostitutiva redatta dal Gestore dell'attività.
Dichiarazione Sostitutiva redatta dal gestore dell'attività. Qualora, invece, l'impianto è in grado di superare i limiti, viene rilasciata dal Tecnico Competente una relazione in cui si dichiarano i valori raggiunti dall'impianto elettroacustico, nonché gli interventi che il Gestore deve mettere in atto per riportare l'impianto nelle condizioni previste dal D.P.C.M. n° 215. Il Tecnico Competente, dovrà procedere, infine, al collaudo degli interventi realizzati ed alla verifica dell'impianto nella condizione di esercizio maggiormente ricorrente, rilasciando relativa

RESPONSABILITA’
Il soggetto, diverso dal Gestore, che utilizza autonomamente l'impianto, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuativa o coordinata, risponde in solido con il Gestore della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. n° 215.

SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera agli adempimenti di Legge, è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 20.000.000 (art. 10 comma 3, Legge 447/95).

martedì 3 gennaio 2012

Acustica Ambientale

 Suoni assordanti e non graditi (Rumore) invadono il nostro mondo e la nostra vita, sia nell' ambiente di lavoro che in casa. L'inquinamento acustico nell' ambiente di vita ha raggiunto in molte città livelli inaccettabili, fuori dai limiti imposti dall' Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS) ed imposti dalla normativa vigente, ovvero la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’ inquinamento acustico” nata con l’obiettivo di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ ambiente esterno e dell’ ambiente abitativo dall’ inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 117 della Costituzione.

Competenze dello Stato stabilite dalla 447/95:
a)            la determinazione, dei valori limite di emissione, di immissione e di attenzione inseriti poi nel DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b)           la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico come sancito poi dal DMA 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’ inquinamento acustico”;
c)            La definizione del ruolo e la qualificazione dei soggetti, preposti alle attività di collaudo, omologazione, certificazione e verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore. Tali soggetti, di seguito denominati “Tecnici Competenti in Acustica Ambientale”, vengono definiti dal DPCM 31 marzo 1998 che ne fissa i criteri generali per l’esercizio di tale attività.


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lunedì 5 dicembre 2011

CAMBIAMENTI CLIMATICI, CRITICITA’ E PROSPETTIVE

I governi di tutti i paesi del mondo sono coinvolti in uno sforzo congiunto per contrastare il cambiamento climatico.
L’IPCC “Intergovernmental Panel Climate Change”, nell’ultimo rapporto scientifico, conferma l’origine antropica dell’effetto serra e afferma che per mantenere l’aumento di temperatura media superficiale della terra al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali,  corrispondenti a una stabilizzazione della concentrazione di green house gases “GHG – gas effetto serra“ pari a 450 ppm “Parti per milione in volume”, sarà necessaria per i Paesi industrializzati una riduzione delle emissioni del 25 – 40% al 2020 e dell’80% – 95% al 2050.

giovedì 1 dicembre 2011

Progettazione impianti fotovoltaici

Lo Studio Tecnico Buonamico, nell’ottica di offrire al cliente un servizio “chiavi in mano” provvede,  alla progettazione completa dell’ impianto fotovoltaico: già in fase di preventivo viene effettuato un primo dimensionamento tra moduli fotovoltaici ed inverter, successivamente lo studio  provvede al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per le dovute autorizzazioni ed alla progettazione esecutiva dell’impianto.

Rogito e certificazione energetica

Senza attestato di certificazione energetica, la compravendita di un edificio è nulla, è per questo che oggi parliamo di rogito e certificazione energetica.
L’ultimo decreto legislativo che regola l’energia derivante da fonti rinnovabili impone anche l’obbligo per l’edificio oggetto di compravendita di avere il certificato energetico, ovvero di avere il proprio attestato di certificazione energetica.