I governi di tutti i paesi del mondo sono coinvolti in uno sforzo congiunto per contrastare il cambiamento climatico.
L’IPCC “Intergovernmental Panel Climate Change”, nell’ultimo rapporto scientifico, conferma l’origine antropica dell’effetto serra e afferma che per mantenere l’aumento di temperatura media superficiale della terra al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, corrispondenti a una stabilizzazione della concentrazione di green house gases “GHG – gas effetto serra“ pari a 450 ppm “Parti per milione in volume”, sarà necessaria per i Paesi industrializzati una riduzione delle emissioni del 25 – 40% al 2020 e dell’80% – 95% al 2050.
lunedì 5 dicembre 2011
giovedì 1 dicembre 2011
Progettazione impianti fotovoltaici
Lo Studio Tecnico Buonamico, nell’ottica di offrire al cliente un servizio “chiavi in mano” provvede, alla progettazione completa dell’ impianto fotovoltaico: già in fase di preventivo viene effettuato un primo dimensionamento tra moduli fotovoltaici ed inverter, successivamente lo studio provvede al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per le dovute autorizzazioni ed alla progettazione esecutiva dell’impianto.
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Rogito e certificazione energetica
Senza attestato di certificazione energetica, la compravendita di un edificio è nulla, è per questo che oggi parliamo di rogito e certificazione energetica.
L’ultimo decreto legislativo che regola l’energia derivante da fonti rinnovabili impone anche l’obbligo per l’edificio oggetto di compravendita di avere il certificato energetico, ovvero di avere il proprio attestato di certificazione energetica.
L’ultimo decreto legislativo che regola l’energia derivante da fonti rinnovabili impone anche l’obbligo per l’edificio oggetto di compravendita di avere il certificato energetico, ovvero di avere il proprio attestato di certificazione energetica.
Contenuti del Pi.M.U.S. obbligatorio nell’allestimento di ponteggi
Nel caso in cui il cantiere preveda l’utilizzo di ponteggi il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede la redazione obbligatoria e insindacabile di un documento che certifichi la pianificazione corretta conscia e in sicurezza dell’allestimento e del conseguente smontaggio. Si tratta del Pi.M.U.S.“Art. 136. (Montaggio e smontaggio) – 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo principe, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice. Il documento insomma che dopo una corretta valutazione e stima dei rischi e delle misure preventive adatte assurge a riferimento indispensabile per ogni figura professionale presente in cantiere. È la chiave di volta dei cantieri temporanei o mobili, il testo di riferimento per la sicurezza sul lavoro. In questo modo viene definito dal Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 nel suo articolo 100:
“Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.
“Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.
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Contenuti del Piano operativo di sicurezza
Il piano operativo di sicurezza o anche detto in acronimo POS è “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato”. Èun documento appannaggio del datore di lavoro delle imprese esecutrici presenti in cantiere. Del datore di lavoro di ognuna delle imprese presenti o che sia eletto a capo di un consorzio di imprese. Spetta a lui e ai suoi consulenti, coadiuvati dal RSPP in fase redigere questo cruciale documento.
Consulenza redazione DVR, documento valutazione dei rischi
L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica due obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro. Questi sono:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il documento indicato nella citazione riportata dal comma a, ovvero nell’articolo 28 del D.lgs 81/08 è il DVR, Documento valutazione rischi.
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi della sua azienda, tutti i rischi possibile per i lavoratori della sua azienda. Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa. Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente. Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato.
È un documento chiave, e solo alcune imprese piccole e di ridotte dimensioni possono ovviarvi presentando un’autocertificazione.
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il documento indicato nella citazione riportata dal comma a, ovvero nell’articolo 28 del D.lgs 81/08 è il DVR, Documento valutazione rischi.
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi della sua azienda, tutti i rischi possibile per i lavoratori della sua azienda. Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa. Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente. Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato.
È un documento chiave, e solo alcune imprese piccole e di ridotte dimensioni possono ovviarvi presentando un’autocertificazione.
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