L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica due obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro. Questi sono:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il documento indicato nella citazione riportata dal comma a, ovvero nell’articolo 28 del D.lgs 81/08 è il DVR, Documento valutazione rischi.
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi della sua azienda, tutti i rischi possibile per i lavoratori della sua azienda. Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa. Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente. Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato.
È un documento chiave, e solo alcune imprese piccole e di ridotte dimensioni possono ovviarvi presentando un’autocertificazione.
Per le aziende edili il DVR è obbligatorio come per ogni altro settore lavorativo. Non bisogna fare confusione e confonderlo con il DUVRI, documento si necessario, ma a discapito dell’omonimia, si occupa in particolare del rischio interferenza e va redatto quando c’è la presenza di più realtà, più mansioni differenti nello stesso spazio lavorativo. Allo stesso modo, occorre fare attenzione a non confonderlo con il POS, Piano operativo di sicurezza. Un piano particolare, destinato a un solo lavoro, che comprende i rischi per un singolo cantiere e che deve essere scritto in ogni differente occasione.
La violazione dell’obbligo di redazione e datazione certa del DVR ( aggiornato con la valutazione stress lavoro) correlato è punita con pesanti sanzioni).“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte”.
Lo Studio Tecnico Buonamico offre i propri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro e alle imprese che necessitano di assistenza per la stesura del DVR. Si può contattare il numero 329-4750719 , oppure inviare una mail all'indirizzo ingbuonamico@virgilio.it di richiesta informazioni.
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